L’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata perde efficacia in seguito alla nomina di altro difensore

L’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata perde efficacia in seguito alla nomina di altro difensore
12 Aprile 2021: L’attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata perde efficacia in seguito alla nomina di altro difensore 12 Aprile 2021

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4401 del 18.2.2021.

Nel caso in questione, la procura speciale a ricorrere per cassazione, materialmente congiunta al ricorso, era stata sottoscritta per autentica da un avvocato diverso da quello che aveva attestato la conformità della copia analogica della sentenza impugnata.

Inoltre, la procura speciale recava una data anteriore rispetto a quella dell’attestazione di conformità e il ricorso era stato notificato prima della sua redazione.

La Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso, richiamando un precedente in materia, secondo il quale l’attestazione di conformità della sentenza può essere redatta dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, a condizione che questa venga rilasciata in data anteriore a quella in cui il cliente abbai conferito la procura speciale per il giudizio di legittimità ad altro difensore.

La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che, dopo il conferimento della procura speciale ad altro avvocato, “il precedente difensore non può più ritenersi “munito di procura”, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato.”


Altre notizie